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Gennaio 2023

D.Lgs. 102/2014 - Terzo ciclo di audit energetici

Siamo giunti alla III tornata delle diagnosi energetiche, ai sensi del D.Lgs. 102/2014. Il Decreto, che recepisce la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ha introdotto l’obbligo per le grandi imprese e per le imprese energivore di redigere la propria diagnosi energetica ogni 4 anni a partire dalla prima scadenza fissata al 5 dicembre 2015. Tale obbligo è volto al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico.

L'audit energetico deve essere inviato entro il 5 dicembre 2023.

Riteniamo che l’obbligo della III diagnosi energetica debba portare l’azienda ad un percorso virtuoso continuativo di azioni di efficientamento e razionalizzazione dei consumi e monitoraggio della loro efficacia.

Dalla II diagnosi in avanti è obbligatorio prevedere un sistema di monitoraggio con dei livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati e, per chi non avesse ancora ottemperato questo obbligo, TerrAria s.r.l. propone ERGapp Monitoraggio, un proprio sistema di monitoraggio disegnato sulle esigenze dell’azienda che permette di analizzare i dati di consumo attraverso una dashboard direzionale di sintesi e di approfondire l’analisi con carpet plot, curve di carico, bilanci energetici, centri di costo, EnPIs…

Per ulteriori informazioni e preventivi sugli audit energetici e sul monitoraggio, contattaci!


Maggio 2022

Energia reattiva: aggiornamento delle penali

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Delibera 31 maggio 2022 232/2022/R/eel, ha stabilito l’aggiornamento della regolazione tariffaria dell'energia reattiva sulle reti elettriche di media e bassa tensione, estendendola anche alla fascia F3 (da lunedì a sabato, dalle ore 00:00 alle 7:00 e dalle 23:00 alle 24:00; domenica e festivi, tutta la giornata).

Per energia reattiva s’intende un'energia accessoria per il funzionamento degli apparecchi elettrici che non produce effetti utili e aumenta le perdite di rete, legata allo sfasamento tra la tensione e la corrente elettrica.

Il provvedimento prevede nello specifico che, a partire dal 1 aprile 2023, alle utenze finali non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16.5 kW e in media tensione si applichino corrispettivi unitari alle immissioni di energia reattiva in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati nelle fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva da parte dei clienti finali al medesimo livello di tensione eccedenti il 75% dell’energia attiva.

Per avere informazioni, contattaci!


Febbraio 2020

Comunicazione dei risparmi all'ENEA - anno 2020

Si ricorda che le imprese che hanno effettuato diagnosi energetiche o che adottano sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 devono comunicare all’ENEA – entro il 31 marzo di ogni anno – tutti i risparmi di energia normalizzati qualora siano superiori al 1% dei consumi dell’anno precedente, per tutti i siti (anche quelli esclusi da obbligo di diagnosi).

Lo schema di rendicontazione dovrà essere sviluppato da ogni azienda seguendo le proprie specificità.

TerrAria s.r.l. fornisce il supporto tecnico e normativo per accompagnare l’impresa nell'adempimento di tale obbligo.

Per avere informazioni, contattaci!


Gennaio 2019

D.Lgs. 102/2014 - Seconda diagnosi energetica obbligatoria per le aziende

Al via il secondo ciclo di diagnosi energetiche per le grandi imprese e imprese energivore ai sensi del D.Lgs. 102/2014. Si evidenzia l'obbligo di prevedere un sistema di monitoraggio con dei livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati, a seconda delle aree energetiche ed in funzione dei consumi. La scadenza dell'audit energetico è il 5 dicembre 2019.

Per ulteriori informazioni e preventivi sugli audit energetici, contattaci!


Dicembre 2018

ISO 50001: può sostituire l’obbligo di diagnosi per le grandi imprese

A Dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato i “Chiarimenti in materia di diagnosi energetiche e certificazione ISO 50001”. La grande impresa che adotta un sistema di gestione volontaria ISO 50001, certificato da un Organismo di certificazione regolarmente accreditato, non è tenuta ad eseguire la diagnosi di cui all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 102/2014, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del citato decreto.

Si precisa inoltre che nell’eventualità che il confine certificato ISO 50001 comprenda solo una parte dei siti gestiti dall’impresa, i siti produttivi posti all’esterno di tale confine andranno evidenziati nella matrice di sistema e questi dovranno essere oggetto di specifica diagnosi energetica al pari dei siti delle imprese non certificate.

Nel caso di impresa multisito i siti produttivi da sottoporre a diagnosi energetica possono essere individuati secondo le regole della clusterizzazione ed il modulo proposti da ENEA considerando l’insieme di tutti i siti gestiti dall’impresa, compresi quelli inseriti nel confine certificato ISO 50001. Rispetto all’insieme dei siti produttivi individuati tramite clusterizzazione, le diagnosi energetiche dovranno essere eseguite solamente per i siti posti al di fuori del perimetro certificato e se tutti i siti individuati ricadessero nel confine certificato non sarà necessario effettuare diagnosi energetiche.

Per ulteriori informazioni e preventivi sulle ISO 50001, contattaci!


Giugno 2017

Obbligo di un sistema di monitoraggio dei consumi per le imprese soggette a diagnosi energetica

Nell’ “Allegato II Esecuzione della diagnosi energetica” dei "Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese" pubblicati da MISE a novembre 2016 si prevede: “Una volta definito l’insieme delle aree funzionali e determinato il peso energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali, si dovrà definire l’implementazione del piano di monitoraggio permanente in modo sia da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato”. Inoltre nelle "Linee guida per il Monitoraggio - settore industriale - diagnosi energetiche" redatte da ENEA nel maggio 2017 riportano: "i siti che risultano essere soggetti, per la prima volta, all’obbligo di DE nel corso dell’anno n (e che sono quindi risultati grande impresa per gli anni n-1 e n-2) devono possedere un sistema di monitoraggio che consenta di rispettare le % sopra che risulti attivo dal 01/01/n+3". 

ERGapp mette a disposizione la consulenza di un team energetico che segue l’azienda nella realizzazione di un sistema di monitoraggio chiavi in mano, in particolare:

    • Progettazione del sistema di monitoraggio
    • Integrazioni con strumenti già presenti in azienda
    • Acquisto degli analizzatori
    • Supporto all’elettricista in fase di installazione
    • Programmazione e attivazione del sistema installato

    Contattaci per un preventivo gratuito o se vuoi semplicemente avere maggiori informazioni!


Marzo 2016

Comunicazione dei risparmi all'ENEA - anno 2016

Le imprese che hanno effettuato diagnosi energetiche o che adottano sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 hanno l’obbligo di comunicare all’ENEA – entro il 31 marzo di ogni anno – tutti i risparmi di energia normalizzati se superiori al 1% dei consumi dell’anno precedente, per tutti i siti (anche quelli esclusi da obbligo di diagnosi).

Lo schema di rendicontazione dovrà essere sviluppato da ogni azienda seguendo le proprie specificità.

TerrAria s.r.l. fornisce il supporto tecnico e normativo per accompagnare l’impresa nell'adempimento di tale obbligo.

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Dicembre 2015

D.Lgs. 102/2014 - Proroga della scadenza per audit energetico

La scadenza della diagnosi energetica, inizialmente fissata al 5 dicembre, è stata prorogata al 22 dicembre 2015.


Gennaio 2015

D.Lgs. 102/2014 - Audit energetico obbligatorio per le aziende

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, introducendo una serie di misure necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, consistente in una riduzione dei consumi di energia finale pari a 15.5 Mtep, di cui 5.1 Mtep da realizzare nel settore industriale. L'audit energetico è da redigere entro il 5 dicembre 2015.

Per ulteriori informazioni e preventivi sugli audit energetici, contattaci!


Dicembre 2014

Nuove regole per la nomina dell’energy manager

È stata pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico la circolare 18 dicembre 2014 che modifica le modalità per la nomina dell’energy manager, abrogando le due circolari passate del 1992 e 1993. Clicca qui per maggiori informazioni.