• D.Lgs. 102/2014 - Obblighi per le imprese


Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia nelle aziende

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, introducendo una serie di misure necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico.  

Diagnosi energetiche obbligatorie

Le grandi imprese sono tenute a eseguire una diagnosi energetica (DE) condotta da società di servizi energetici, esperti di gestione dell’energia, auditor energetici o ISPRA (relativamente allo schema EMAS) entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni (art. 8, comma 1).

L’obbligo vale anche per le imprese energivore, alle quali è anche richiesto di attuare in tempi ragionevoli gli interventi di efficienza energetica individuati dalle diagnosi stesse o di adottare sistemi di gestione conformi alla ISO 50001 (art. 8, comma 3).

Sono escluse le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001.

I risultati delle diagnosi dovranno essere comunicati all’ENEA (che costituisce una banca dati di tali informazioni ed effettua controlli a campione delle diagnosi) e all’ISPRA.

Nel caso di non conformità della diagnosi effettuata si applicano sanzioni che vanno da 2’000 a 20’000 €. Le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi entro i tempi stabiliti sono invece soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4’000 a 40’000 € (art. 16, comma 1).

Come capire se si è soggetti obbligati

Si definiscono grandi imprese quelle che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni:

Per imprese energivore (o imprese a forte consumo di energia), secondo l'art. 2 del D.M. 5 aprile 2013, si intendono invece le aziende per cui, nel corso di un anno, si verificano entrambe le seguenti condizioni:

Monitoraggio dei consumi energetici

ENEA specifica l'obbligo di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici per le aziende sottoposte a diagnosi, in particolare: "I siti che risultano essere soggetti, per la prima volta, all’obbligo di DE nel corso dell’anno n (e che sono quindi risultati grande impresa per gli anni n-1 e n-2devono possedere un sistema di monitoraggio che consenta di rispettare le % sopra che risulti attivo dal 01/01/n+3". 

Inoltre, vengono specificate delle percentuali di copertura minima a seconda delle aree energetiche, nel seguito sono riassunte tali percentuali, in funzione dei consumi, espressi in tep, dell'azienda.

La tabella precedente è valida per il caso industriale; per gli altri settori (terziario, industriale,...) sono previste altre soglie.

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