- Monitoraggio dei consumi energetici
Obbligo di un sistema di monitoraggio dei consumi per le imprese soggette a diagnosi energetica
Nei CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, e in particolare al punto 4.1:
Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell’adempimento
dell’obbligo? si afferma quanto segue: “…In primis l’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si
acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano
disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici
di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili…”.
Nell’Allegato II dello stesso documento si prevede: “Una volta definito l’insieme delle aree funzionali
e determinato il peso energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali,
si dovrà definire l’implementazione del piano di monitoraggio permanente in modo sia da tener sotto
controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al
processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio
erogato.” In tale modo si intende che nelle diagnosi successive alla prima per le aree funzionali
devono esserci contatori dedicati, ovvero non tanto un sistema di monitoraggio completo ad esse
dedicate ma una “strategia di monitoraggio” che, attraverso un’opportuna copertura di sistemi di
strumentazione, di controllo e di gestione, faccia in modo che i parametri energetici ad esse relativi
possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi.
Le misure potranno essere effettuate adottando le seguenti metodologie:
- Campagne di misura: la durata della campagna di misura dovrà essere scelta in modo rappresentativo (in termini di significatività, riproducibilità e validità temporale) rispetto alla tipologia di processo dell’impianto (es: impianti stagionali). La durata minima della campagna dovrà essere giustificata dal redattore della diagnosi. Occorrerà inoltre rilevare i dati di produzione relativi al periodo della campagna di misura. La campagna di misura dovrà essere effettuata durante l’anno solare precedente rispetto all’anno di obbligo della realizzazione della diagnosi energetica;
- Installazione di strumenti di misura: nel caso di installazione “permanente” di strumentazione di misura, è opportuno (quindi non obbligatorio!) adottare come riferimento l’anno solare precedente rispetto all’anno d’obbligo della realizzazione della diagnosi energetica.
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